EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

 

---Alloggi IACP

 

n.° sent. 3156 - Sez. II - data pubbl. 12 ottobre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Cozzolino Vincenzo (avv. A.Vitale) c. Comune di Gragnano (avv. n.c.)

sommarietto. Edilizia economica e popolare - Alloggi IACP - Assegnazione alloggi - Art.7 D.P.R. n.1036/1972 - Attribuzione punteggio per abitazione in alloggio sovraffollato - Ratio della norma.

massima. Ai fini dell’attribuzione del punteggio in relazione all’indice di affollamento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la definizione di vano utile, in assenza di specifiche indicazioni contenute nel D.P.R. n. 1035/72, deve essere ricavata tenendo conto che la ratio dell’art. 7 di detto D.P.R., attributivo del punteggio per l’abilitazione in alloggio sovraffollato, é quella di avvantaggiare nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i nuclei familiari che abitano in alloggi inidonei rispetto al numero dei componenti il nucleo medesimo, con la conseguenza che devono escludersi dal novero dei vani utili i vani accessori, cioè quelli che, pur presenti nell’abitazione, non sono utilizzabili propriamente a fini abitativi, quali gli ingressi, i servizi, i corridoi, i ripostigli e le piccole cucine (cfr. TAR Lazio, Latina, n. 449/90).

 

---Piani di zona.

n.° sent. 1433 - Sez. II - data pubbl. 8 maggio 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Parco dei Glicini (avv. C.Centore) c. Comune di Caserta (avv. G.Casertano)

sommarietto Edilizia economica e popolare - Piani di zona - Diritto di prelazione dell’originario proprietario - Diniego dell’amministrazione - Obbligo di motivazione ex art. 35, co.11, L. 865/71.

massima L’art. 35, comma 11, della legge n. 865/71, non attribuisce al proprietario che sia in possesso dei prescritti requisiti e che intenda realizzare il proprio alloggio nell’area inclusa nel piano di zona che deve essere espropriata, un vero e proprio diritto di prelazione assoluto, ma impone pur sempre all’amministrazione l’obbligo di motivare in ordine alle ragioni per le quali non intenda eventualmente accordare il diritto di prelazione a favore dell’originario proprietario (cfr.: C.d.S., Ad. Plen. n. 2/84; C.d.S. Sez. IV, n. 907/81; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n.884/94).

 

 

---Programmi costruttivi

 

n.° sent. 1433 - Sez. II - data pubbl. 8 maggio 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Parco dei Glicini (avv. C.Centore) c. Comune di Caserta (avv. G.Casertano)

sommarietto Edilizia economica e popolare - Programmi costruttivi - Art.51, l.865/71.

Edilizia economica e popolare - Programmi costruttivi - Divieto di cessione in proprietà delle aree - Ammissibilità del solo diritto di superficie.

massima L’applicazione dell’art. 51 della legge n. 865/71 presuppone necessariamente l’esistenza di un concreto programma di edilizia residenziale pubblica, cioè di un progetto in fase operativa in quanto eseguibile non appena individuata l’area (cfr. C.d.S., sez. IV, n.501/85, n.354/88; TAR Lazio, Latina, n.262/90).

Ai sensi dell’art. 3, comma 1°, della legge n. 247/74, nell’ipotesi di localizzazione di cui all’art. 51 della legge n.865/71, non è consentita la cessione in proprietà delle relative aree, ma solo la concessione del diritto di superficie.